Chi è obbligato
Il D.Lgs. 101/2020, aggiornato dal D.Lgs. 203/2022, chiede al datore di lavoro di misurare la concentrazione di radon:
- in tutti i luoghi di lavoro sotterranei e interrati
- nei locali semisotterranei e al piano terra, se l'edificio si trova in un'area prioritaria individuata dalla Regione
- negli stabilimenti termali
Rientrano negozi, uffici, magazzini, laboratori, palestre, ristoranti, scuole, ambulatori e strutture ricettive con locali di questo tipo.
Il livello da rispettare
Il livello di riferimento è di 300 Bq/m³ in media annua. Se la misura resta sotto, va ripetuta periodicamente e dopo lavori che cambiano l'attacco a terra dell'edificio. Se lo supera, il datore di lavoro deve intervenire per ridurre la concentrazione e poi verificare il risultato con una nuova misura.
Cosa facciamo per te
- Verifichiamo quali locali rientrano nell'obbligo
- Installiamo i dosimetri, analizzati da un laboratorio riconosciuto
- Ti consegniamo la relazione tecnica da conservare e allegare al DVR
- Se il valore è alto, ti indichiamo gli interventi di risanamento
Le informazioni normative sono una sintesi. Per il tuo caso specifico ti diamo indicazioni durante il sopralluogo.
Domande frequenti
Ho un negozio con magazzino interrato: devo misurare?
Sì, se nel magazzino lavora o entra regolarmente del personale. I locali interrati rientrano sempre nell'obbligo.
Cosa rischio se non misuro?
Il decreto prevede sanzioni per il datore di lavoro che non effettua le misure. Soprattutto, il radon è la seconda causa di tumore al polmone dopo il fumo: misurarlo tutela chi lavora con te.
La relazione va inviata a qualcuno?
Va conservata e tenuta a disposizione degli organi di vigilanza. In alcuni casi, come il superamento del livello di riferimento, sono previste comunicazioni. Te lo indichiamo nella relazione.
